Agenzia delle Entrate in materia di welfare aziendale
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato due comunicazioni rilevanti sul welfare aziendale. La prima riguarda il trattamento fiscale delle somme erogate alle lavoratrici in caso di astensione obbligatoria per maternità, mentre la seconda fornisce indicazioni necessarie per i “nuovi” fringe benefit previsti dalla Legge di Bilancio.
In particolare, nel primo documento si stabilisce che non è possibile godere del vantaggio fiscale e contributivo previsto per il welfare aziendale nel caso in cui un’azienda decida di erogare una somma (in beni e servizi di welfare) equivalente alla differenza tra l’indennità di congedo di maternità facoltativa (o di congedo parentale a carico dell’INPS) e il cento per cento della retribuzione mensile lorda.
Nello specifico della seconda comunicazione, invece, si evince che la soglia dei fringe aumenterà per l’anno in corso a 2.000 euro per chi ha figli a carico; mentre sarà innalzata a 1.000 euro per tutti gli altri. Come già accaduto in precedenza, anche per il 2024 questi strumenti potranno essere utilizzati per il pagamento delle utenze. Inoltre, per la prima volta, è stata prevista la possibilità di far rientrare anche i costi sostenuti per il pagamento dell’affitto o del mutuo relativo alla prima casa.
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